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La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo stoppa la maternità surrogata. “Decisione importante, Stati possono agire contro utero in affitto”
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La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo stoppa la maternità surrogata. “Decisione importante, Stati possono agire contro utero in affitto”

“La Corte giudica che la relazione tra i ricorrenti e il bambino non rientra nell’ambito della vita familiare”: è quanto afferma la sentenza di Grande Chambre della Corte europea dei diritti dell’uomo, emessa oggi in relazione al caso “Paradiso-Campanelli contro Italia” , come riportato dall’agenzia SIR sul proprio sito.

Il caso riguarda una coppia italiana residente nella provincia di Campobasso, recatasi in Russia nel 2011: attraverso una società privata, la coppia sposata aveva ottenuto da una “madre surrogata” un bambino, che non ha alcun legame biologico con la coppia stessa. Secondo la legge russa, la coppia ha potuto registrare il bambino come proprio figlio, ma al rientro in Italia, il tribunale si è rifiutato di registrare il bambino come figlio della coppia e, dopo avere appurato che non esisteva alcun legame biologico, aveva disposto che il bambino venisse sottratto alla cura dei ricorrenti (in quel momento il bambino aveva circa otto mesi), affidandolo poi in adozione a un’altra famiglia. La sentenza odierna ribalta una sentenza precedente della Corte, del gennaio 2015: essa affermava che la sottrazione del bambino alla prima coppia aveva violato l’art. 8 della Convenzione sui diritti dell’uomo (diritto alla vita privata e familiare), non tenendo conto dell’interesse superiore del bambino. Il nuovo pronunciamento afferma invece che la magistratura italiana aveva agito proprio nel superiore interesse del bambino, ponendo inoltre di fatto un freno alla pratica della maternità surrogata.

È sempre il SIR poi a riportare le dichiarazioni, in merito a questa decisione, di Gregor Puppinick, dell’European Centre for Law and Justice. “Al contrario della prima decisione” della Corte, risalente al 2015, la Grande Chambre ricorda che “la Convenzione non consacra alcun diritto a diventare genitori”. Inoltre, il fatto di non lasciare il bambino ai ricorrenti e di affidarlo a un’altra coppia significa che la Corte non accetta di legalizzare una situazione di fatto “avvenuta in violazione di regole importanti del diritto italiano”, ha affermato Puppunick.

Puppinck spiega inoltre che la coppia si era rivolta a una società privata in Russia che aveva fatto da tramite per l’“utero in affitto” e il “donatore” maschio di gameti, versando il corrispettivo di 49mila euro. Il bambino era poi stato con la coppia, rientrata in Italia, per soli sei mesi. Per la Corte non si è sviluppato così un vero legame familiare e ha dato ragione al tribunale italiano che aveva invece affidato il neonato a un’altra famiglia. Puppinck parla di “decisione importante”, assunta con 11 voti contro 6. “In questo modo la Corte” inoltre “rende agli Stati europei una certa facoltà di lottare contro la maternità surrogata internazionale”. Occorre però sottolineare, spiega l’esperto, come “questo caso si distingua dalle precedenti sentenze pronunciate contro la Francia” (casi Mennesson, Labassée) proprio perché nel caso odierno, a differenza dei precedenti “il bambino non ha alcun legame biologico” con la coppia che ha proceduto con la maternità surrogata in Russia.

24 Gennaio 2017

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